Verein

Organisationskomitee

  • Presidente:
    Norman Gobbi
  • Segretario:
    Maurizio Gianella
  • Responabile tiro:
    Enzo Jurietti
  • Tesoriere:
    Carlo Peterposten
  • Cassiere:
    Ilvo Junghi
  • Responsabile logistica:
    Danilo Tomamichel
  • Responsabile informatica:
    Mauro Imperatori
  • Membri di comitato:
    Vanni Donini
  • Membri di comitato:
    Flavio Esposito

Statuten

(es gilt die it. Fassung)

I. Sede e scopo

Art. 1

L’associazione Tiro Storico del San Gottardo (ATSSG) , promossa nel 2008, con sede sociale ad Airolo, è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del codice civile svizzero, affiliata alla Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) e alla Federazione Sportiva Svizzera di Tiro (FST).

Art. 2

L’associazione ha lo scopo di promuovere l’organizzazione e la gestione del Tiro Storico del San Gottardo. Essa è apolitica e aconfessionale.

II. Composizione

Art. 3

Ne fanno parte le federazioni e le sezioni delle società di tiro affiliate alla FST che pagano la tassa e partecipano al Tiro Storico del San Gottardo.

III. Ammissioni, dimissioni, radiazioni

Art. 4

Le domande d’ammissione sono inviate al comitato d’organizzazione, il quale comunica per iscritto l’accettazione e nello stesso tempo invia la tassa di partecipazione al Tiro Storico del San Gottardo.

Art. 5

Le dimissioni quali socio devono essere inoltrate per iscritto al Comitato d’organizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Il mancato pagamento della tassa entro il termine, vale quale dimissione.

IV. Organi della Società

Art. 6

Gli organi della Società sono:

– L’assemblea generale,

– Il comitato d’organizzazione,

– La commissione di revisione dei conti.

V. L’Assemblea generale

Art. 7

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione e si compone di tutti i soci ai sensi dell’art. 3, in regola con il pagamento della tassa sociale. Essa si riunisce in assemblea generale ordinaria una volta all’anno,al termine del tiro storico del San Gottardo, su convocazione del comitato. Il comitato potrà convocare assemblee generali straordinarie ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta scritta al comitato, indicando gli oggetti da porre all’ordine del giorno.

Art. 8

Sono di competenza dell’assemblea generale:

– L’appello

– La nomina degli scrutatori

– L’approvazione del verbale dell’assemblea precedente

– L’approvazione della gestione sociale e dei rapporti dei revisori

– La nomina del presidente e dei membri del comitato

– La nomina della commissione di revisione

– La nomina di eventuali commissioni speciali

– L’approvazione del preventivo e del programma per l’anno entrante

– La fissazione delle quote sociali

– L’approvazione dei crediti straordinari che esulano dalle competenze del comitato

– La modifica degli statuti

Art. 9

La convocazione dell’assemblea avviene tramite cartolina. La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima dell’assemblea, comunicando la lista delle trattande. Ogni socio può formulare proposte da sottoporre all’assemblea generale a condizione di comunicarle per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre.

Art. 10

La firma del presidente, in sua assenza del vicepresidente, collettivamente con quella del segretario o del cassiere, vincola l’associazione nelle pratiche amministrative ordinarie. Il comitato decide in merito a spese straordinarie fino ad un importo massimo di Fr. 5’000.– (cinquemila) all’anno.

Art. 11

Le votazioni si fanno generalmente per alzata di mano qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto o altro metodo di votazione. In caso di parità dei voti decide il presidente dell’associazione. Ogni socio ai sensi dell’art. 3 ha diritto a un solo voto in assemblea. I membri del comitato d’organizzazione hanno diritto di voto. L’assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e decide su qualsiasi oggetto a maggioranza dei voti espressi, fatta eccezione per quelle decisioni per cui gli statuti prevedono la maggioranza qualificata.

VI. Il Comitato d’organizzazione

Art. 12

Il comitato si compone di un minimo di 5 membri e si organizza da sé. Al comitato è affidata la direzione e l’amministrazione dell’associazione, l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale e l’applicazione degli statuti. Il comitato è nominato dall’assemblea generale per un periodo amministrativo di 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 13

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o per decisione di almeno 4 dei suoi membri, ogni qualvolta la buona amministrazione lo richiede. Il comitato decide validamente se è presente il presidente, rispettivamente in caso d’impedimento il vicepresidente, e almeno la metà degli altri suoi membri; in caso di parità di voti la decisione spetta alla presidenza.

Art. 14

Le mansioni dei membri del comitato sono le seguenti:

• Il presidente dirige le assemblee generali e le sedute del comitato e rappresenta l’associazione di fronte a terzi. Egli cura l’incremento dell’attività dell’associazione ed ha in particolare la supervisione generale delle attività , presenta annualmente un rapporto sull’attività dell’associazione all’assemblea generale ordinaria. Vincola l’associazione come indicato dall’art. 10.

• Il vicepresidente collabora strettamente con il presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

• Il segretario redige i verbali, evade la corrispondenza dell’associazione, cura la stesura dell’elenco dei soci, invia le convocazioni.

• Il cassiere è responsabile della gestione finanziaria dell’associazione, tiene una dettagliata contabilità, cura l’incasso delle tasse dei soci e di ogni altro provento, provvede ai pagamenti e all’organizzazione finanziaria del tiro, presenta annualmente i conti all’assemblea generale ordinaria.

• Gli altri membri del comitato collaborano alla gestione e al promovimento dell’attività sociale secondo le indicazioni del comitato.

Art. 15

Ogni membro del comitato è individualmente responsabile e garante nei confronti dell’associazione del lavoro relativo alle proprie mansioni ed ai beni che gli sono affidati.

Art. 16

Nell’esplicazione del suo mandato il comitato è tenuto a uniformarsi alle vigenti leggi ed alle ordinanze emanate dalle competenti autorità militari, federali e cantonali ed ai regolamenti della FST e della FTST.

VII. Commissione di revisione

Art. 17

La commissione di revisione si compone di 3 membri, 2 membri sono eletti dall’assemblea fra i soci che non fanno parte del comitato. Il terzo membro della commissione di revisione viene nominato dal comitato cantonale della FTST, di regola è il cassiere della stessa. La commissione di revisione ha il compito di controllare i conti d’esercizio e la situazione patrimoniale dell’associazione e di presentare un rapporto scritto con relative proposte all’assemblea generale ordinaria. La commissione di revisione è nominata annualmente. I due membri revisori nominati dall’assemblea sono rieleggibili.

VIII. Commissioni speciali

Art. 18

L’assemblea ha la facoltà, qualora le circostanze lo richiedessero di nominare commissioni speciali di carattere temporaneo o permanente da affiancare al comitato nello svolgimento delle proprie attività. Le commissioni speciali saranno composte da almeno 3 membri che rimarranno in carica per la durata massima di un periodo amministrativo e saranno rieleggibili. Nella composizione delle stesse dovrà figurare un membro del comitato in qualità di presidente.

IX. Finanze

Art. 19

L’associazione provvede al suo regolare funzionamento mediante le quote sociali , i sussidi, sponsor e gli utili conseguiti dall’organizzazione del Tiro Storico del San Gottardo ed eventuali donazioni .

Art. 20

Il periodo amministrativo apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21

Le quote sociali sono fissate dall’assemblea su proposta del comitato. Ogni socio è tenuto a pagare la tassa entro il termine fissato dal comitato. Il pagamento della quota sociale permette ai soci di partecipare al Tiro Storico del San Gottardo.

X. Disposizioni finali e diversi

Art. 22

Il presente statuto potrà essere modificato dall’assemblea generale su proposta del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci. Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti all’assemblea.

Art. 23

L’associazione Tiro Storico del San Gottardo risponde di fronte a terzi unicamente col patrimonio sociale.

Art. 24

L’associazione Tiro Storico del San Gottardo potrà essere sciolta per decisione di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto. La decisione dovrà essere presa durante un’assemblea generale appositamente convocata. Qualora in una prima assemblea non si dovesse raggiungere il numero minimo dei soci richiesti, verrà convocata dopo 30 giorni una seconda assemblea, la quale deciderà validamente, qualunque sia il numero dei soci intervenuti con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti aventi il diritto di voto.

In caso di scioglimento il patrimonio della società verrà consegnato, dopo la liquidazione degli affari correnti, alla FTST che ne curerà la consegna ad una nuova società che dovesse sorgere con gli stessi scopi e gli stessi principi dell’associazione Tiro Storico del San Gottardo.

Art. 25

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme del codice civile Svizzero (Art. 60 e seguenti) e le prescrizioni della FTST e della FST nonché le disposizioni emanate dalle competenti autorità militari, cantonali e federali .

Art. 26

Il presente statuto è stato letto ed approvato dall’assemblea costitutiva del 09.10.2010 ad Airolo.
Revisione dell’art. 12: 13.10.2023